CHIARIMENTI DECRETO CORONAVIRUS 22/07/2021 – (GREEN PASS)
26 Luglio 2021
Stanno arrivando molte richieste di chiarimento in merito al nuovo DPCM DEL 22/07/2021 che entrerà in vigore il prossimo 06/08/2021.
Vi riportiamo di seguito i punti cardine:
GREEN PASS
Il decreto prevede l'obbligo di possedere, sia per gli ospiti, che per gli addetti all'attività di uno dei requisiti che seguono:
certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) per poter accedere ai seguenti servizi:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
i) concorsi pubblici.
Non serve green pass per il soggiorno nelle strutture ricettive.
E non serve green pass per la somministrazione di pasti alimenti e bevande (colazione, pranzo e cena) SOLO SE SERVITI ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO.
Non serve green pass per le piscine all'aperto.
CONTROLLO E SANZIONI:
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
La validità del green pass non è comprovata dall'esibizione, ma dalla verifica sul relativo portale con app VERIFICA C19.
di seguito vi riporto il link informativo.
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
PERSONALE IMPIEGATO:
Il personale che presta servizio nelle attività sopra elencate è tenuto ad essere in possesso come i clienti di uno fra i due requisiti. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Il decreto entrerà in vigore il 06/08/2021, ci riserviamo di condividere con voi nei prossimi giorni eventuali ulteriori chiarimenti!
CLIENTI STRANIERI.
dal 01/07/2021 è entrato in vigore la certificazione verde che è valida in tutta la Unione Europea e che viene rilasciata anche nel resto di Europa
Tutti i provenienti dall'Elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) devono essere in possesso di una certificazione verde, che in ogni caso non sta a voi controllare e devono riempire il modulo sul portale che segue https://app.euplf.eu/#/
Per rimanere aggiornati su nuove delibere e restrizioni sugli stati esteri, vi invito a verificare i requisiti richiesti da Regione Toscana, per le singole nazioni nel link che segue.
https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/xwiki/bin/view/Manuali%20SISPC/02%20Operatori%20SSR/Applicativo%20IPN/%5B06%5D%20Attivita%27%20Sanitaria%20IPN/Malattie%20Infettive%20-%20Gestioni%20specifiche/Ingressi%20da%20Estero%20-%20Sintesi%20Norme/#HElencoC
Si allega testo del decreto del 22/07/2021 ed elenco semplificato fornito dall'ACLI